Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 dic 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti: 1) si applicano le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2019/1024; 2) si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE; 3) si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE; 4) «attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome; 5) «granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati; 6) «interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati; 7) «download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti.
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