Art. 5

Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

In vigore dal 19 dic 2022
Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato 1.   La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato istituito dal regolamento (UE) 2015/1588 («il comitato»): a) contemporaneamente alla pubblicazione, a norma dell', di un progetto di regolamento ai sensi dell', paragrafo 1; e b) prima di adottare qualsiasi regolamento conformemente all', paragrafo 1. 2.   La Commissione consulta il comitato durante una riunione mediante comunicazione elettronica. I progetti e i documenti da esaminare sono essere allegati alla comunicazione elettronica. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della comunicazione elettronica. Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se sussistono motivi di urgenza o di proroga del periodo di validità di un regolamento adottato a norma dell', paragrafo 1. 3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente del comitato può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. 4.   Il parere del comitato è iscritto nel verbale della riunione. Ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri nel verbale della riunione. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   La Commissione tiene in considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2022/2586 — Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato | Portale Normativo