Art. 1

Esenzioni per categoria

In vigore dal 19 dic 2022
Esenzioni per categoria 1.   Fatto salvo l' del presente regolamento, la Commissione può adottare regolamenti che dichiarino che le categorie di aiuti seguenti sono compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono soggette agli obblighi di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato: a) aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti; b) aiuti per il rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico, a esclusione delle compensazioni di servizio pubblico riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007. 2.   I regolamenti adottati ai sensi del paragrafo 1 specificano per ciascuna categoria di aiuti: a) la finalità dell'aiuto; b) le categorie di beneficiari; c) i massimali espressi in termini di: i) intensità dell'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili; ii) importi massimi; o iii) livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità di cui al punto i) o l'ammontare dell'aiuto di cui al punto ii), in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato; d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti; e e) le norme in materia di trasparenza e controllo stabilite all'. 3.   Inoltre, i regolamenti adottati ai sensi del paragrafo 1 possono, in particolare: a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti; b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione; c) subordinare a ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2586 — Esenzioni per categoria | Portale Normativo