Art. 1

In vigore dal 19 dic 2022
Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non si applica: a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato; b) ai prodotti originari della Bielorussia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 2926907024; c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti dei codici TARIC 7608208930 e 8401300020.»; 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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