Art. 1
In vigore dal 19 dic 2022
Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;
b)
ai prodotti originari della Bielorussia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 2926907024;
c)
ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti dei codici TARIC 7608208930 e 8401300020.»;
2)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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