Art. 7
Compiti del prestatore del servizio
In vigore dal 19 dic 2022
Compiti del prestatore del servizio
1. Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare:
a)
aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico;
b)
reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico;
c)
assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati;
d)
verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e
e)
prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’.
2. Le condizioni che riguardano i compiti del prestatore del servizio, ovverosia quelle relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione, sono stabilite nel contratto di servizi di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2576:oj#art-7