Art. 7 · Compiti del prestatore del servizio

Art. 7

Compiti del prestatore del servizio

In vigore dal 19 dic 2022
Compiti del prestatore del servizio 1.   Il prestatore del servizio organizza l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune, in particolare: a) aggregando la domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas, con l’ausilio dello strumento informatico; b) reperendo da fornitori o produttori di gas naturale l’offerta atta a soddisfare la domanda aggregata, con l’ausilio dello strumento informatico; c) assegnando i diritti di accesso alla relativa fornitura, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra partecipanti più piccoli e più grandi dei volumi di gas offerti tra le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda. Se la domanda aggregata supera le offerte ricevute, l’assegnazione dei diritti di accesso è proporzionata alla domanda dichiarata dalle imprese partecipanti durante la fase di aggregazione della domanda per un termine e un luogo di consegna determinati; d) verificando, accreditando e registrando gli utenti dello strumento informatico; e e) prestando agli utenti dello strumento informatico o alla Commissione tutti i servizi ausiliari, compresi servizi volti a facilitare la conclusione di contratti, necessari alla corretta esecuzione delle operazioni previste nel contratto di servizi di cui all’. 2.   Le condizioni che riguardano i compiti del prestatore del servizio, ovverosia quelle relative alla registrazione degli utenti, alla pubblicazione e alla rendicontazione, sono stabilite nel contratto di servizi di cui all’.
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