Art. 7
Sistemi, protocolli e strumenti di TIC
In vigore dal 14 dic 2022
Sistemi, protocolli e strumenti di TIC
Al fine di affrontare e gestire i rischi informatici, le entità finanziarie utilizzano e mantengono aggiornati sistemi, protocolli e strumenti di TIC che sono:
a)
idonei alle dimensioni delle operazioni a supporto dello svolgimento delle attività delle entità finanziarie, conformemente al principio di proporzionalità di cui all’;
b)
affidabili;
c)
dotati di capacità sufficiente per elaborare in maniera accurata i dati necessari per lo svolgimento delle attività e la tempestiva fornitura dei servizi, nonché per sostenere i picchi di volume di ordini, messaggi od operazioni, a seconda delle necessità, anche in caso di introduzione di nuove tecnologie;
d)
tecnologicamente resilienti, in modo da fare adeguatamente fronte alle esigenze di informazioni supplementari richieste da condizioni di stress del mercato o da altre situazioni avverse.
Storico versioni
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