Art. 5

Governance e organizzazione

In vigore dal 14 dic 2022
Governance e organizzazione 1.   Le entità finanziarie predispongono un quadro di gestione e di controllo interno che garantisce una gestione efficace e prudente di tutti i rischi informatici, conformemente all’, paragrafo 4, al fine di acquisire un elevato livello di resilienza operativa digitale. 2.   L’organo di gestione dell’entità finanziaria definisce e approva l’attuazione di tutte le disposizioni concernenti il quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’, paragrafo 1, vigila su tale attuazione e ne è responsabile. Ai fini del primo comma, l’organo di gestione: a) assume la responsabilità finale per la gestione dei rischi informatici dell’entità finanziaria; b) predispone politiche miranti a garantire il mantenimento di standard elevati di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati; c) definisce chiaramente ruoli e responsabilità per tutte le funzioni connesse alle TIC e stabilisce adeguati meccanismi di governance al fine di garantire una comunicazione, una cooperazione e un coordinamento efficaci e tempestivi tra tali funzioni; d) ha la responsabilità generale di definire e approvare la strategia di resilienza operativa digitale di cui all’, paragrafo 8, compresa la determinazione del livello appropriato di tolleranza per i rischi informatici dell’entità finanziaria, ai sensi dell’, paragrafo 8, lettera b); e) approva, supervisiona e riesamina periodicamente l’attuazione della politica di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC dell’entità finanziaria, di cui rispettivamente all’, paragrafi 1 e 3, che possono essere adottati come politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa e del piano di risposta e ripristino dell’entità finanziaria; f) approva e riesamina periodicamente i piani interni di audit in materia di TIC dell’entità finanziaria, gli audit in materia di TIC e le più importanti modifiche a essi apportate; g) assegna e riesamina periodicamente le risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze di resilienza operativa digitale dell’entità finanziaria rispetto a tutti i tipi di risorse, compresi i pertinenti programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e le attività di formazione sulla resilienza operativa digitale di cui all’, paragrafo 6, nonché le competenze in materia di TIC per tutto il personale; h) approva e riesamina periodicamente la politica dell’entità finanziaria relativa alle modalità per l’uso dei servizi TIC prestati dal fornitore terzo di servizi TIC; i) istituisce a livello aziendale canali di comunicazione che gli consentono di essere debitamente informato in merito a quanto segue: i) gli accordi conclusi con i fornitori terzi di servizi TIC sull’uso di tali servizi; ii) le relative eventuali modifiche importanti e pertinenti previste riguardo ai fornitori terzi di servizi TIC; iii) il potenziale impatto di tali modiche sulle funzioni essenziali o importanti soggette agli accordi in questione, compresa una sintesi dell’analisi del rischio per valutare l’impatto di tali modifiche, nonché almeno gli gravi incidenti TIC e il loro impatto, le misure di risposta e ripristino e le misure correttive. 3.   Le entità finanziarie diverse dalle microimprese istituiscono un ruolo al fine di monitorare gli accordi conclusi con i fornitori terzi di servizi TIC per l’uso di tali servizi, oppure designano un dirigente di rango elevato quale responsabile della sorveglianza sulla relativa esposizione al rischio e sulla documentazione pertinente. 4.   I membri dell’organo di gestione dell’entità finanziaria mantengono attivamente aggiornate conoscenze e competenze adeguate per comprendere e valutare i rischi informatici e il loro impatto sulle operazioni dell’entità finanziaria, anche seguendo una formazione specifica su base regolare, commisurata ai rischi informatici gestiti.
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