Art. 56

Protezione dei dati

In vigore dal 14 dic 2022
Protezione dei dati 1.   Le AEV e le autorità competenti sono autorizzate a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi e doveri ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le indagini, le ispezioni, la richiesta di informazioni, la comunicazione, la pubblicazione, le valutazioni, la verifica e la stesura dei piani di sorveglianza. I dati personali sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. 2.   Salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto in altri atti settoriali, i dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati fino all’espletamento degli obblighi di vigilanza applicabili e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 anni, salvo in caso di procedimenti giudiziari in corso che richiedono un’ulteriore conservazione di tali dati.
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Art. 56 Regolamento (UE) 2022/2554 — Protezione dei dati | Portale Normativo