Art. 55
Segreto professionale
In vigore dal 14 dic 2022
Segreto professionale
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui al paragrafo 2.
2. L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per le autorità competenti ai sensi del presente regolamento o per qualsiasi autorità, impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui tali autorità competenti hanno delegato i propri poteri, compresi i revisori e gli esperti incaricati da dette autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale, ivi compreso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento e le autorità competenti designate o istituite a norma della direttiva (UE) 2022/2555, non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale;
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
Storico versioni
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