Art. 23
Incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica
In vigore dal 14 dic 2022
Incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica
I requisiti contenuti nel presente capo si applicano anche agli incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti ovvero ai gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti allorché riguardano enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2554:oj#art-23