Art. 23 · Incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica

Art. 23

Incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica

In vigore dal 14 dic 2022
Incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti riguardanti enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica I requisiti contenuti nel presente capo si applicano anche agli incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti ovvero ai gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti allorché riguardano enti creditizi, istituti di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica.
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