Art. 1
In vigore dal 14 dic 2022
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.»
;
2)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione:
a)
le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;
b)
le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e
c)
le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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