Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2022
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.» ; 2) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione: a) le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione; b) le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e c) le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.» .
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