Art. 3
Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici
In vigore dal 7 dic 2022
Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici
1. Le autorità competenti selezionano le partite da sottoporre ai controlli fisici in conformità alla seguente procedura:
a)
una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC;
b)
le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.
2. Per ciascuna partita selezionata da sottoporre ai controlli fisici in conformità al paragrafo 1, le autorità competenti effettuano i controlli di identità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (5).
Storico versioni
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