Art. 3

Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici

In vigore dal 7 dic 2022
Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici 1.   Le autorità competenti selezionano le partite da sottoporre ai controlli fisici in conformità alla seguente procedura: a) una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall’IMSOC; b) le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine. 2.   Per ciascuna partita selezionata da sottoporre ai controlli fisici in conformità al paragrafo 1, le autorità competenti effettuano i controlli di identità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (5).
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