Art. 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

In vigore dal 7 dic 2022
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici 1.   Le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti alle frequenze determinate conformemente ai paragrafi da 2 a 6. 2.   La frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di merci di cui all’ è del 100 %. 3.   In deroga al paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato I con la rispettiva origine, provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni di essi, sono soggetti alle rispettive frequenze specificate in tale allegato. 4.   Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano: a) alle piante destinate alla piantagione; b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. 5.   Le frequenze di cui al paragrafo 3 sono determinate secondo i criteri elencati nell’allegato II. 6.   Qualora le importazioni di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, non soddisfino più i criteri di cui all’allegato II, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto è rimosso dall’allegato I, come determinato dal riesame di cui all’, paragrafo 2.
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