Art. 4
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici
In vigore dal 7 dic 2022
Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici
1. Le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti alle frequenze determinate conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. La frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di merci di cui all’ è del 100 %.
3. In deroga al paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato I con la rispettiva origine, provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni di essi, sono soggetti alle rispettive frequenze specificate in tale allegato.
4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:
a)
alle piante destinate alla piantagione;
b)
a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
5. Le frequenze di cui al paragrafo 3 sono determinate secondo i criteri elencati nell’allegato II.
6. Qualora le importazioni di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, non soddisfino più i criteri di cui all’allegato II, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto è rimosso dall’allegato I, come determinato dal riesame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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