Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 28 nov 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 sull’uso all’interno dell’Unione dei medicinali veterinari per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie elencate di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/429 negli animali terrestri e acquatici detenuti e selvatici («animali»). In particolare, esso stabilisce: a) divieti e restrizioni riguardanti l’uso di taluni medicinali veterinari negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e B; b) norme sull’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e di talune malattie di categoria B; c) misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione di malattie di categoria A attraverso gli animali vaccinati o i prodotti ottenuti da tali animali; d) norme sulla sorveglianza delle malattie di categoria A a seguito dell’uso di vaccini negli animali terrestri per la prevenzione e il controllo delle stesse. 2.   Il presente regolamento non si applica all’uso dei medicinali veterinari di cui al paragrafo 1 per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione, di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
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