Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 nov 2022
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 sull’uso all’interno dell’Unione dei medicinali veterinari per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie elencate di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/429 negli animali terrestri e acquatici detenuti e selvatici («animali»). In particolare, esso stabilisce:
a)
divieti e restrizioni riguardanti l’uso di taluni medicinali veterinari negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e B;
b)
norme sull’uso di vaccini negli animali per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e di talune malattie di categoria B;
c)
misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione di malattie di categoria A attraverso gli animali vaccinati o i prodotti ottenuti da tali animali;
d)
norme sulla sorveglianza delle malattie di categoria A a seguito dell’uso di vaccini negli animali terrestri per la prevenzione e il controllo delle stesse.
2. Il presente regolamento non si applica all’uso dei medicinali veterinari di cui al paragrafo 1 per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione, di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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