Art. 14

Presentazione dei dati doganali e non doganali dell’Unione da parte degli operatori economici

In vigore dal 23 nov 2022
Presentazione dei dati doganali e non doganali dell’Unione da parte degli operatori economici 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono consentire agli operatori economici di presentare una serie di dati integrata di cui all’, paragrafo 3, compresa la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione presentata prima della presentazione delle merci a norma dell’articolo 171 del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   La serie di dati integrata presentata a norma del paragrafo 1 va considerata come costitutiva, a seconda dei casi, della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione e della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato.
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