Art. 13

Armonizzazione e razionalizzazione dei dati

In vigore dal 23 nov 2022
Armonizzazione e razionalizzazione dei dati 1.   La Commissione individua la serie di dati comuni necessaria per la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione e per i documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato («serie di dati comuni»). 2.   La Commissione individua inoltre i dati supplementari soggetti unicamente alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale. Tali dati supplementari sono identificati con l’acronimo corrispondente della formalità non doganale dell’Unione di cui all’allegato, seguito dai termini «serie di dati dell’autorità competente partner ». 3.   La serie comune di dati, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 e la serie di dati richiesta per vincolare le merci a un regime doganale specifico o riesportarle, costituiscono una serie di dati integrata contenente tutti i dati di cui necessitano le autorità doganali e le autorità competenti partner. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per individuare, da un lato, i dati della serie di dati comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, dall’altro, i dati supplementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo per ciascuno dei pertinenti atti dell’Unione applicabili alle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato.
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