Art. 3
Popolazione statistica e unità di osservazione
In vigore dal 23 nov 2022
Popolazione statistica e unità di osservazione
1. La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi connessi alle attività agricole o che acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli.
2. Le unità di osservazione da rappresentare nella lista statistica sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e, in funzione delle statistiche da trasmettere:
a)
i terreni destinati ad attività agricole;
b)
gli animali utilizzati per le attività agricole;
c)
le importazioni e le esportazioni da parte di imprese non agricole di prodotti provenienti da attività agricole;
d)
le operazioni e i flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.
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