Art. 3 · Popolazione statistica e unità di osservazione

Art. 3

Popolazione statistica e unità di osservazione

In vigore dal 23 nov 2022
Popolazione statistica e unità di osservazione 1.   La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi connessi alle attività agricole o che acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli. 2.   Le unità di osservazione da rappresentare nella lista statistica sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e, in funzione delle statistiche da trasmettere: a) i terreni destinati ad attività agricole; b) gli animali utilizzati per le attività agricole; c) le importazioni e le esportazioni da parte di imprese non agricole di prodotti provenienti da attività agricole; d) le operazioni e i flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.
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