Art. 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126
In vigore dal 22 nov 2022
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126
Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato:
1)
all’articolo 17, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i prodotti raccolti siano stati denaturati;»;
2)
all’articolo 23, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per gli interventi “promozione, comunicazione” e “azioni di comunicazione” di cui rispettivamente all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e la promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell’intervento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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