Art. 2 · Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 22 nov 2022
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126 Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato: 1) all’articolo 17, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i prodotti raccolti siano stati denaturati;»; 2) all’articolo 23, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per gli interventi “promozione, comunicazione” e “azioni di comunicazione” di cui rispettivamente all’articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 47, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 e per le azioni intraprese dalle organizzazioni interprofessionali e la promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e k), di tale regolamento, le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell’intervento.».
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