Art. 1

In vigore dal 18 nov 2022
Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) 9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/409 | Portale Normativo