Art. 1
In vigore dal 18 nov 2022
Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,».
Storico versioni
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