Art. 19

Trasmissione delle relazioni

In vigore dal 15 nov 2022
Trasmissione delle relazioni Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in applicazione del presente regolamento.
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Trasmissione delle relazioni (Art. 19 Regolamento (UE) 2022/2299) — Testo vigente | Portale Normativo