Art. 19 · Trasmissione delle relazioni

Art. 19

Trasmissione delle relazioni

In vigore dal 15 nov 2022
Trasmissione delle relazioni Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in applicazione del presente regolamento.
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