Art. 19
Trasmissione delle relazioni
In vigore dal 15 nov 2022
Trasmissione delle relazioni
Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima in applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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