Art. 13

Relazioni sulle misure

In vigore dal 28 ott 2022
Relazioni sulle misure Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 9. I risultati delle indagini svolte a norma degli sono presentati alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2095:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo