Art. 13
Relazioni sulle misure
In vigore dal 28 ott 2022
Relazioni sulle misure
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 9.
I risultati delle indagini svolte a norma degli sono presentati alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato I.
Storico versioni
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