Art. 11
Flessibilità
In vigore dal 27 ott 2022
Flessibilità
1. Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L’, paragrafi 2 e 3, e l’ del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2090:oj#art-11