Art. 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
In vigore dal 27 ott 2022
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:
a)
non può essere catturato e detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno;
b)
dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;
c)
tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30′ N è autorizzata dal 1o maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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