Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 27 ott 2022
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle organizzazioni (imprese) seguenti:
a)
le imprese di manutenzione soggette all'allegato II (parte 145), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente alla manutenzione di aeromobili conformemente all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
b)
le imprese per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAMO) soggette all'allegato V quater (parte CAMO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili in conformità all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
c)
gli operatori aerei soggetti all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012, a eccezione di quelli che partecipano esclusivamente della gestione di uno dei velivoli seguenti:
i)
aeromobili ELA 2 quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012;
ii)
velivoli monomotore a elica con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri pari o inferiore a 5, che non sono classificati come aeromobili complessi a motore, quando decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo e operano secondo le regole del volo a vista (VFR) diurno;
iii)
elicotteri monomotore con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri pari o inferiore a 5, che non sono classificati come aeromobili complessi a motore, quando decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo e operano secondo le regole del VFR diurno;
d)
le organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO) soggette all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente ad attività di addestramento per aeromobili ELA 2 quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012, o che partecipano esclusivamente all'addestramento teorico;
e)
i centri aeromedici per equipaggi soggetti all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
f)
gli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) soggetti all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a eccezione di quelli che partecipano esclusivamente alla gestione di FSTD per aeromobili ELA 2, quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012;
g)
le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo (ATCO TO) e centri aeromedici ATCO soggetti all'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340;
h)
le organizzazioni soggette all'allegato III (parte ATM/ANS.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, a eccezione dei fornitori di servizi seguenti:
i)
i fornitori di servizi di navigazione aerea in possesso di un certificato limitato in conformità al punto ATM/ ANS.OR.A.010 di tale allegato;
ii)
i fornitori di servizi di informazione di volo che dichiarano le loro attività in conformità al punto ATM/ ANS.OR.A.015 di tale allegato;
i)
i fornitori di servizi U-space e fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.
2. Il presente regolamento si applica alle autorità competenti, compresa l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»), di cui all' del presente regolamento e all' del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (14)
3. Il presente regolamento si applica altresì all'autorità competente responsabile del rilascio, proroga, modifica, sospensione o revoca delle licenze di manutenzione aeronautica in conformità all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e all' della direttiva (UE) 2016/1148.
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