Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 ott 2022
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle organizzazioni (imprese) seguenti: a) le imprese di manutenzione soggette all'allegato II (parte 145), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente alla manutenzione di aeromobili conformemente all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014; b) le imprese per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAMO) soggette all'allegato V quater (parte CAMO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili in conformità all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014; c) gli operatori aerei soggetti all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012, a eccezione di quelli che partecipano esclusivamente della gestione di uno dei velivoli seguenti: i) aeromobili ELA 2 quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012; ii) velivoli monomotore a elica con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri pari o inferiore a 5, che non sono classificati come aeromobili complessi a motore, quando decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo e operano secondo le regole del volo a vista (VFR) diurno; iii) elicotteri monomotore con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri pari o inferiore a 5, che non sono classificati come aeromobili complessi a motore, quando decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo e operano secondo le regole del VFR diurno; d) le organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO) soggette all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a eccezione di quelle che partecipano esclusivamente ad attività di addestramento per aeromobili ELA 2 quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012, o che partecipano esclusivamente all'addestramento teorico; e) i centri aeromedici per equipaggi soggetti all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011; f) gli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) soggetti all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a eccezione di quelli che partecipano esclusivamente alla gestione di FSTD per aeromobili ELA 2, quali definiti all', paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 748/2012; g) le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo (ATCO TO) e centri aeromedici ATCO soggetti all'allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340; h) le organizzazioni soggette all'allegato III (parte ATM/ANS.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, a eccezione dei fornitori di servizi seguenti: i) i fornitori di servizi di navigazione aerea in possesso di un certificato limitato in conformità al punto ATM/ ANS.OR.A.010 di tale allegato; ii) i fornitori di servizi di informazione di volo che dichiarano le loro attività in conformità al punto ATM/ ANS.OR.A.015 di tale allegato; i) i fornitori di servizi U-space e fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/664. 2.   Il presente regolamento si applica alle autorità competenti, compresa l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»), di cui all' del presente regolamento e all' del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (14) 3.   Il presente regolamento si applica altresì all'autorità competente responsabile del rilascio, proroga, modifica, sospensione o revoca delle licenze di manutenzione aeronautica in conformità all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014. 4.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e cibersicurezza di cui al punto 1.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e all' della direttiva (UE) 2016/1148.
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