Art. 15
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664
In vigore dal 27 ott 2022
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
attuano e mantengono un sistema di gestione della sicurezza (security) conformemente all'allegato III, sottoparte D, punto ATM/ANS.OR.D.010 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.»;
2)
all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera l):
«l)
istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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