Art. 15 · Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664

Art. 15

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664

In vigore dal 27 ott 2022
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) attuano e mantengono un sistema di gestione della sicurezza (security) conformemente all'allegato III, sottoparte D, punto ATM/ANS.OR.D.010 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.»; 2) all'articolo 18 è aggiunta la seguente lettera l): «l) istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.».
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