Art. 19

Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini

In vigore dal 19 ott 2022
Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini 1.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro a sud di 30° S applicano: a) almeno due delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cala notturna o cavi tori (cavi scaccia-uccelli); oppure b) dispositivi di schermatura degli ami. 2.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro tra i paralleli 25° S e 30° S applicano una delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cavi tori o dispositivi di schermatura degli ami. 3.   I pescherecci dell’Unione aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che praticano la pesca con palangaro a nord di 23° applicano almeno due delle misure di mitigazione di cui all’allegato I, tabella 1, di cui almeno una misura figurante nella colonna A di tale tabella. 4.   I cavi tori possono essere utilizzati solo conformemente alle specifiche di cui all’allegato I. 5.   Le misure di cui al presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
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