Art. 19
Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini
In vigore dal 19 ott 2022
Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini
1. I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro a sud di 30° S applicano:
a)
almeno due delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cala notturna o cavi tori (cavi scaccia-uccelli); oppure
b)
dispositivi di schermatura degli ami.
2. I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro tra i paralleli 25° S e 30° S applicano una delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cavi tori o dispositivi di schermatura degli ami.
3. I pescherecci dell’Unione aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che praticano la pesca con palangaro a nord di 23° applicano almeno due delle misure di mitigazione di cui all’allegato I, tabella 1, di cui almeno una misura figurante nella colonna A di tale tabella.
4. I cavi tori possono essere utilizzati solo conformemente alle specifiche di cui all’allegato I.
5. Le misure di cui al presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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