Art. 19 · Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini

Art. 19

Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini

In vigore dal 19 ott 2022
Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini 1.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro a sud di 30° S applicano: a) almeno due delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cala notturna o cavi tori (cavi scaccia-uccelli); oppure b) dispositivi di schermatura degli ami. 2.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro tra i paralleli 25° S e 30° S applicano una delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cavi tori o dispositivi di schermatura degli ami. 3.   I pescherecci dell’Unione aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che praticano la pesca con palangaro a nord di 23° applicano almeno due delle misure di mitigazione di cui all’allegato I, tabella 1, di cui almeno una misura figurante nella colonna A di tale tabella. 4.   I cavi tori possono essere utilizzati solo conformemente alle specifiche di cui all’allegato I. 5.   Le misure di cui al presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
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