Art. 10
Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale
In vigore dal 19 ott 2022
Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale
1. I comandanti dei pescherecci dell’Unione operanti nella zona d’altura orientale comunicano al proprio Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organo da essa designato, e al segretariato della WCPFC gli avvistamenti di qualsiasi peschereccio. Le informazioni da comunicare comprendono: data e ora (UTC), posizione (gradi reali di latitudine e longitudine), rilevamento, marcature, velocità (nodi) e tipo di peschereccio. I pescherecci provvedono affinché le informazioni siano trasmesse entro sei ore dall’avvenuto avvistamento.
2. Gli Stati costieri o i territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.
Storico versioni
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