Art. 10

Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale

In vigore dal 19 ott 2022
Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale 1.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione operanti nella zona d’altura orientale comunicano al proprio Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organo da essa designato, e al segretariato della WCPFC gli avvistamenti di qualsiasi peschereccio. Le informazioni da comunicare comprendono: data e ora (UTC), posizione (gradi reali di latitudine e longitudine), rilevamento, marcature, velocità (nodi) e tipo di peschereccio. I pescherecci provvedono affinché le informazioni siano trasmesse entro sei ore dall’avvenuto avvistamento. 2.   Gli Stati costieri o i territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2056:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo