Art. 10 · Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale

Art. 10

Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale

In vigore dal 19 ott 2022
Zona speciale di gestione della zona d’altura orientale 1.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione operanti nella zona d’altura orientale comunicano al proprio Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organo da essa designato, e al segretariato della WCPFC gli avvistamenti di qualsiasi peschereccio. Le informazioni da comunicare comprendono: data e ora (UTC), posizione (gradi reali di latitudine e longitudine), rilevamento, marcature, velocità (nodi) e tipo di peschereccio. I pescherecci provvedono affinché le informazioni siano trasmesse entro sei ore dall’avvenuto avvistamento. 2.   Gli Stati costieri o i territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.
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