Art. 2

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche della direttiva 2014/59/UE La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all’articolo 45 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ai fini dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l’importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo: a) per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione; b) per l’impresa madre nell’Unione come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.»; 2) All’articolo 45 septies, il paragrafo 6 è soppresso; 3) All’articolo 45 nonies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti: a) l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i paesi terzi interessati adeguando il livello del requisito; b) l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione. La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»; 4) all’articolo 129 è aggiunto il comma seguente: «Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione valuta in particolare: a) la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata; b) il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza; c) l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, tenendo conto della data di applicazione dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»
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