Art. 2
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è così modificata:
1)
all’articolo 45 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l’importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo:
a)
per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
b)
per l’impresa madre nell’Unione come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.»;
2)
All’articolo 45 septies, il paragrafo 6 è soppresso;
3)
All’articolo 45 nonies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:
a)
l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i paesi terzi interessati adeguando il livello del requisito;
b)
l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.
La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
4)
all’articolo 129 è aggiunto il comma seguente:
«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione valuta in particolare:
a)
la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata;
b)
il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza;
c)
l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, tenendo conto della data di applicazione dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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