Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 19 ott 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
«130 bis)
“pertinente autorità del paese terzo”, l’autorità competente di un paese terzo quale definita all’, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;»;
2)
l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 12 bis
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, l’ente impresa madre nell’UE del G-SII calcola l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):
a)
per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
b)
per l’ente impresa madre dell’UE come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell’ente impresa madre dell’UE.
Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;
3)
all’articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all’articolo 72 sexies, paragrafo 5.»;
4)
all’articolo 72 ter, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dell’articolo 92 ter, i riferimenti all’entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s’intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.»;
5)
l’articolo 72 sexies è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando un ente impresa madre nell’UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all’articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’ente impresa madre, l’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l’ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all’importo (m) calcolato come segue:
mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}
dove:
i
=
l’indice che individua la filiazione;
OPi
=
l’importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre;
LPi
=
l’importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’ente impresa madre;
β
=
percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue:
;
Oi
=
l’importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
Li
=
l’importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
ri
=
il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;
aRWAi
=
l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII “i” calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili;
wi
=
il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;
aLREi
=
la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII “i” calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.
Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Gli enti e i soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;
b)
l’ente o l’entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 92 ter del presente regolamento o all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;
c)
gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall’ente o dall’entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un’entità di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un’entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l’ente o l’entità di cui alla lettera a).
In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l’ente o l’entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l’ente o l’entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell’ente o dell’entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:
a)
elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all’articolo 92 ter;
b)
passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:
a)
strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;
b)
fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;
6)
all’articolo 92 bis, il paragrafo 3 è soppresso;
7)
all’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l’esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione, conformemente alla sezione 3.»;
8)
all’articolo 151, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;
9)
all’articolo 429 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«q)
le esposizioni soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;
10)
nella parte 10, titolo I, capo 1, sezione 3, è inserita la sottosezione seguente:
«Sottosezione 3 bis
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
Articolo 477 bis
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
1. In deroga all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l’importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:
ri
=
il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;
wi
=
il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all’ente impresa madre;
b)
la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all’autorità di risoluzione dell’ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all’importo che la filiazione deve dedurre conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all’ente impresa madre.».
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