Art. 2
Abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 e disposizioni transitorie
In vigore dal 17 ott 2022
Abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 e disposizioni transitorie
1. Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il regolamento delegato (UE) 2015/1366 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il regolamento delegato (UE) 2016/1149 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:
a)
le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;
b)
le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.
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