Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 e disposizioni transitorie

In vigore dal 17 ott 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 e disposizioni transitorie L’, lettere da f) a m), gli articoli da 22 a 54, gli articoli 56, 57 e 58, l’articolo 59, paragrafi 7 e 8, gli articoli da 60 a 67, l’articolo 76, l’articolo 77, lettera a), e gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e gli allegati I, II, III, IV e V di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi: a) per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1o gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/891 anteriormente al 1o gennaio 2023.
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