Art. 9
Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco
In vigore dal 13 ott 2022
Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco
1. Quando una richiesta di cooperazione di cui all’ riguarda lo svolgimento di un’indagine o di un’ispezione in loco, l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata si consultano sul modo migliore per dare seguito a tale richiesta, anche sull’utilità di svolgere un’indagine o un’ispezione in loco congiunta.
2. Ai fini della consultazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:
a)
il contenuto della richiesta, compresa l’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco;
b)
se le autorità competenti stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione a una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;
c)
il quadro normativo e regolamentare applicabile nella giurisdizione di ciascuna delle autorità competenti, in modo da garantire che entrambe le autorità competenti siano a conoscenza degli eventuali vincoli e limiti di legge che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono scaturire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem e alla tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine o ispezione in loco;
d)
la gestione e le istruzioni necessarie all’indagine o all’ispezione in loco;
e)
la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco;
f)
la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e il calendario dei lavori;
g)
le azioni che le autorità competenti devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;
h)
la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese.
3. Se effettua essa stessa l’indagine o l’ispezione in loco di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata tiene informata l’autorità competente richiedente in merito ai progressi dell’ispezione o dell’indagine e comunica le proprie risultanze in tempo utile.
a)
Le autorità competenti che decidono di condurre un’indagine congiunta o un’ispezione in loco congiunta di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503:
b)
si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
c)
lavorano a stretto contatto e collaborano l’una con l’altra durante lo svolgimento dell’indagine o dell’ispezione in loco;
d)
individuano le specifiche prescrizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco;
e)
si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione relative all’esito dall’indagine o dall’ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di composizione;
f)
se del caso, concordano tutti gli elementi seguenti:
g)
l’elaborazione di un piano d’azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità competente;
h)
l’individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge applicabili e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;
i)
l’individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un’incidenza sul procedimento d’indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all’autoincriminazione;
j)
la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;
k)
l’uso previsto delle informazioni scambiate durante l’indagine congiunta o l’ispezione in loco congiunta.
Storico versioni
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