Art. 9 · Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco

Art. 9

Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco

In vigore dal 13 ott 2022
Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco 1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’ riguarda lo svolgimento di un’indagine o di un’ispezione in loco, l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata si consultano sul modo migliore per dare seguito a tale richiesta, anche sull’utilità di svolgere un’indagine o un’ispezione in loco congiunta. 2.   Ai fini della consultazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti: a) il contenuto della richiesta, compresa l’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco; b) se le autorità competenti stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione a una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto; c) il quadro normativo e regolamentare applicabile nella giurisdizione di ciascuna delle autorità competenti, in modo da garantire che entrambe le autorità competenti siano a conoscenza degli eventuali vincoli e limiti di legge che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono scaturire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem e alla tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine o ispezione in loco; d) la gestione e le istruzioni necessarie all’indagine o all’ispezione in loco; e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco; f) la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e il calendario dei lavori; g) le azioni che le autorità competenti devono intraprendere, congiuntamente o individualmente; h) la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese. 3.   Se effettua essa stessa l’indagine o l’ispezione in loco di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata tiene informata l’autorità competente richiedente in merito ai progressi dell’ispezione o dell’indagine e comunica le proprie risultanze in tempo utile. a) Le autorità competenti che decidono di condurre un’indagine congiunta o un’ispezione in loco congiunta di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503: b) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti; c) lavorano a stretto contatto e collaborano l’una con l’altra durante lo svolgimento dell’indagine o dell’ispezione in loco; d) individuano le specifiche prescrizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco; e) si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione relative all’esito dall’indagine o dall’ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di composizione; f) se del caso, concordano tutti gli elementi seguenti: g) l’elaborazione di un piano d’azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità competente; h) l’individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge applicabili e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine; i) l’individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un’incidenza sul procedimento d’indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all’autoincriminazione; j) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media; k) l’uso previsto delle informazioni scambiate durante l’indagine congiunta o l’ispezione in loco congiunta.
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