Art. 2
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 13 ott 2022
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I.
2. Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti:
a)
specificano le informazioni che vogliono ottenere dall’autorità competente interpellata;
b)
specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste.
3. In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato I, a meno che l’autorità competente interpellata convenga altrimenti.
Storico versioni
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