Art. 2 · Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Art. 2

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 13 ott 2022
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I. 2.   Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti: a) specificano le informazioni che vogliono ottenere dall’autorità competente interpellata; b) specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste. 3.   In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato I, a meno che l’autorità competente interpellata convenga altrimenti.
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