Art. 1
In vigore dal 13 ott 2022
Il regolamento (UE) 2019/1716 è così modificato:
1)
all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
2)
l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2022:1934:oj#art-1